ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l’Associazione scientifica di Promozione Sociale, denominata “Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico”, Associazione per la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della mammella nell’ambito di programmi organizzati, in sigla “”GISMa””. Qualora l’Associazione adottasse la vigente normativa inserirà nella propria denominazione “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS”.

Il “GISMa”, per scopi ed obiettivi, rappresenta l’ideale continuazione dell’omonimo Gruppo di Lavoro costituito dalla Scuola Italiana di Senologia nel 1990 e da essa supportato fino al 2003. Esso è retto dalle norme del presente Statuto.

Sia l’Associazione che i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L’Associazione ha sede legale in Firenze, Via Giovan Battista Amici, 20 – 50131 Firenze, presso lo Studio Liverini; l’Assemblea ordinaria ha facoltà di istituire una sede operativa presso l’Istituto o Ente Ospedaliero presso cui presta servizio il Presidente in carica dell’Associazione.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2 – SCOPI

Obiettivo dell’Associazione, che non ha fini di lucro, è quello di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di cui all’art. 5, co. 1, ed in particolare lettere b), c), d) e h), del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, più avanti anche CTS, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare ricerca scientifica di particolare interesse sociale e quindi di costituirsi come unità di ricerca nell’ambito della prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma della mammella.

A tal fine potrà:

    1. promuovere, supportare e qualificare l’attività di screening di popolazione per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, coinvolgendo i responsabili dei programmi organizzati esistenti o in progetto, ma anche esperti non direttamente operanti in programmi di screening di popolazione;
    2. promuovere e supportare modelli di sorveglianza per le donne con diversi profili di rischio affinché vengano svolti con criteri di efficacia, sicurezza ed equità;
    3. favorire l’attivazione, il potenziamento e il mantenimento di programmi di screening a livello nazionale, prevalentemente su base regionale, nell’ambito di programmi di promozione della salute pubblica;
    4. promuovere e stabilire contatti con i programmi di screening esistenti in Italia e continuare a favorire lo sviluppo nelle aree non coperte;
    5. promuovere e stabilire contatti internazionali, per un confronto con altre esperienze;
    6. promuovere in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) la qualità dei programmi, anche attraverso lo sviluppo e l’applicazione di indicatori e parametri e mediante programmi ad hoc;
    7. favorire il confronto interdisciplinare fra le diverse esperienze e competenze professionali che intervengono nei programmi di screening, promuovendo modalità operative integrate nell’ambito di unità diagnostico-terapeutiche di senologia;
    8. favorire, promuovere e organizzare attività di supporto metodologico verso i Centri in fase di avviamento o, comunque, con minore esperienza;
    9. favorire, promuovere e organizzare attività di formazione multidisciplinare e multiprofessionale degli operatori impegnati nello screening mammografico, anche in collaborazione con le Regioni e le Università, con l’obiettivo di ottenere un livello omogeneo di qualità delle prestazioni sul territorio nazionale;
    10. promuovere ogni altra iniziativa tendente alla qualificazione dell’attività di screening;
    11. promuovere attività di ricerca correlate;
    12. collaborare con altri Enti ed associazioni aventi scopi uguali e/o similari;
    13. rappresentare un punto di riferimento scientificamente qualificato in grado di fornire supporto tecnico-scientifico agli interlocutori istituzionali, responsabili in campo sanitario a livello nazionale, regionale e locale;
    14. organizzare convegni, dibattiti, seminari, stages e promuovere occasioni di scambio nella disciplina trattata;
    15. promuovere verso tutti i portatori di interesse, in particolare verso le donne, la conoscenza dello screening mammografico e dei suoi obiettivi di salute.

L’Associazione potrà, infine, organizzare e gestire attività ed iniziative in campo editoriale per mezzo di pubblicazioni o audiovisivi.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107 e s.m.i..

L’Associazione potrà affiliarsi ad enti ed organizzazioni, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro.

L’Associazione ha rilevanza di carattere nazionale, con delegati regionali presenti in almeno 12 regioni e rappresentati dagli associati, residenti o aventi la loro attività lavorativa prevalente nella regione, appartenenti alle diverse professionalità della Medicina e Biologia nonché da soggetti ed enti che intendono operare per il perseguimento degli scopi della Associazione.

È esclusa ogni attività di natura politica e sindacale sia in proprio che a tutela degli associati e pertanto non svolge né direttamente né indirettamente attività sindacale.

L’Associazione pubblica periodicamente con aggiornamento costante, sul proprio sito web ed in eventuali altre forme, l’attività scientifica realizzata.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 – ASSOCIATI

Possono essere ammessi in qualità di associati, senza alcuna limitazione, tutti coloro, persone fisiche o enti, in possesso dei requisiti dello Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e nei settori di attività del S.S.N. o in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta, o ne sono in qualche modo interessati, in particolare in programmi di screening mammografico, o sono comunque interessati alle attività organizzate destinate alla diagnosi precoce del carcinoma della mammella in Italia, per professione o in quanto aderenti ad organizzazioni senza fini di lucro, a condizione che condividano gli scopi ed obiettivi dell’Associazione.

Ad ogni associato spetta il diritto di voto in Assemblea oltre a quello di eleggere ed essere eletti negli organi dell’Associazione. Spetta inoltre il diritto di prendere visione dei libri sociali e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di Amministrazione una domanda che contenga:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Ad ogni associato è richiesta la massima partecipazione alle attività ed alle decisioni dell’Associazione.

Ogni iscritto potrà recedere dall’Associazione, in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta.

Gli associati hanno l’obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; di versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato di Coordinamento.

L’Associazione dichiara e regola eventuali conflitti di interesse dovessero sorgere al suo interno e che saranno sottoposti a delibera dell’Assemblea degli associati a cura del Comitato di Coordinamento.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, e in ogni altro caso considerato valido, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione.

Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all’associato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento in cui l’associato ricevere la comunicazione della predetta delibera.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L’Assemblea ha la facoltà di escludere un iscritto per ogni ragione considerata valida purché deliberata dalla stessa sentito l’interessato. L’eventuale omissione del versamento di due quote associative annuali anche non consecutive senza una motivazione accettabile può comportare la perdita automatica del diritto di iscrizione.

Le delibere per l’elezione delle cariche sociali dovranno essere assunte a scrutinio segreto.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai contributi associativi versati dagli associati;
  • dai contributi eventualmente versati da Enti e/o privati;
  • dagli avanzi di gestione eventualmente realizzati;
  • da ogni altra entrata.

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno il Comitato di Coordinamento predisporrà il bilancio consuntivo dell’anno precedente, e quello preventivo per l’anno in corso, da sottoporre all’Assemblea degli associati. Tali documenti dovranno essere pubblicati, insieme alla descrizione degli incarichi retribuiti eventualmente affidati, sul sito web dell’Associazione.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per il raggiungimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 7 – COMITATO DI COORDINAMENTO

L’Associazione è amministrata da un Comitato di Coordinamento, composto da undici Consiglieri, eletti dall’Assemblea degli associati oltre a colui che ha ricoperto la carica di presidente nel mandato precedente. Questo ultimo partecipa al Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Tutti gli associati iscritti possono candidarsi alla carica di consigliere, Presidente e Vice-Presidente.

Nove membri del Comitato saranno eletti tra i rappresentanti delle cinque Aree di Lavoro che stabilmente sono espresse nell’ambito del “GISMa”:

  • epidemiologia valutativa, organizzazione e comunicazione;
  • diagnosi radiologi;
  • diagnosi patologi;
  • fisico-tecnica;
  • trattamento (oncologi + chirurghi),

secondo le modalità che verranno stabilite da apposito regolamento elettorale.

Il Presidente ed il Vice-Presidente saranno eletti dall’Assemblea, ma devono appartenere a due diverse aree di lavoro. I candidati alla carica di Presidente dovranno pertanto indicare il Socio che propongono come Vice Presidente, scegliendolo tra i rappresentanti delle Aree di Lavoro, diverse dalla propria.

Tutti i Consiglieri rimangono in carica per la durata di un biennio.

Essi possono essere rieletti, ma per non più di due mandati consecutivi in ciascun ruolo di consigliere, Presidente o Vice-Presidente.

Tutti i componenti il Comitato di Coordinamento, ivi compreso il Presidente, non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

Il Consigliere decade dall’incarico sia per dimissioni, sia per la perdita della qualifica di Socio.

Qualora venga a mancare la maggioranza del Consiglieri eletti, quelli rimasti in carica dovranno convocare l’Assemblea, per il rinnovo dell’intero Comitato.

In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, in attesa di una nuova elezione da parte di un’Assemblea straordinaria, da convocare entro novanta giorni dalla data di decadenza o di dimissioni.

Il Tesoriere sarà nominato dal Comitato di Coordinamento tra i nove Consiglieri d’Area eletti. Il Tesoriere ha il compito di raccogliere le eventuali quote associative e i contributi che l’Associazione può ricevere da Enti pubblici e privati. Egli è inoltre responsabile della gestione del sito Internet dell’Associazione, nonché del suo aggiornamento, come indicatogli dal Presidente.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, in apposito libro, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto da chi ha presieduto l’adunanza e dal membro più anziano.

ARTICOLO 8 – POTERI DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed ha, pertanto, la facoltà di compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento dello scopo sociale.

Per la realizzazione delle attività associative opera prevalentemente mediante Gruppi di Lavoro.

Tali Gruppi vengono costituiti dal Comitato, anche su proposta dell’Assemblea, scegliendo i partecipanti tra i Soci. Una volta formato, il Gruppo nomina un proprio Referente.

Ogni Gruppo è libero al suo interno, sotto la direzione dei Referenti, di organizzarsi operativamente nel modo più opportuno. Il Comitato di Coordinamento, che ne controlla l’attività, in caso di immotivato non rispetto dell’avanzamento del programma, chiederà al Gruppo di Lavoro la nomina di un nuovo Referente.

I Gruppi di Lavoro, in quanto finalizzati a progetti specifici, potranno superare le tradizionali distinzioni di area professionale e auspicabilmente promuoveranno collaborazioni interdisciplinari, secondo lo spirito di ampia integrazione proprio del “GISMa”. I Gruppi di Lavoro non saranno quindi vincolati a singole discipline con durata indeterminata, ma Gruppi tendenzialmente multidisciplinari, a durata determinata sulla base di un progetto preciso.

Al Comitato spetta, tra l’altro, il compito di:

  • deliberare sulle istanze di ammissione ed esclusione di Soci presentate dal Presidente, salvo quanto disposto al successivo articolo 14 lettera a). L’esclusione può avvenire per comportamenti e situazioni in contrasto con lo scopo associativo e/o per omissione del versamento di due quote associative consecutive, se stabilite;
  • deliberare sull’eventuale prescrizione di una quota associativa di iscrizione e di quella annuale determinandone il relativo ammontare. Le predette quote associative non possono essere trasferite e non sono rivalutabili;
  • predisporre il Bilancio dell’esercizio precedente accompagnandolo da una relazione in merito all’attività svolta ed ai risultati ottenuti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
  • predisporre il Bilancio preventivo, in linea con i programmi delineati, anch’esso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
  • stabilire, con apposita delibera, i rappresentanti dell’Associazione nelle regioni o provincie autonome sul territorio nazionale.

E’ ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Comitato di Coordinamento anche con modalità telematiche a condizione che ogni partecipante sia individuabile dal Presidente, sia informato preventivamente degli argomenti da trattare, abbia ricevuto l’eventuale documentazione e possa percepire agevolmente gli interventi degli altri partecipanti e possa esprimere la propria opinione ed il proprio voto.

ARTICOLO 9 – RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente del Comitato di Coordinamento rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione di quanto deliberato dal Comitato di Coordinamento.

La firma sociale spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o al Consigliere designato dal Comitato di Coordinamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Comitato di Coordinamento almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, ed inviata a ciascun associato almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Si intende valida la convocazione effettuata anche solo mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Associazione o mediante avviso inviato per posta elettronica.

Il Comitato di Coordinamento convocherà altresì l’Assemblea, qualora ne faccia richiesta motivata, per iscritto, almeno un terzo degli Associati.

l’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

L’Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando sono presenti tutti gli Associati e tutti i membri del Comitato di Coordinamento nominati e tutti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

ARTICOLO 11 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea direttamente o facendosi rappresentare, con delega scritta, da altro Associato che non sia tra quelli che compongono il Comitato di Coordinamento, ad ogni associato spetta il diritto di esprimere un voto.

Ogni Associato non può essere portatore di più di due deleghe.

ARTICOLO 12 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Coordinamento; in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ed in assenza di entrambi, da chi viene eletto dagli intervenuti.

Il Presidente dell’Assemblea designa un Segretario e, se del caso, due Scrutatori.

In apertura di adunanza il Presidente verifica la regolarità delle deleghe, nonché il diritto di intervento all’Assemblea.

Il Segretario redige un apposito verbale dell’adunanza che sottoscritto dal Presidente, dal Segretario stesso e, se del caso, dagli Scrutatori, sarà poi trascritto nel libro dei verbali delle assemblee degli Associati.

ARTICOLO 13 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere riguardanti le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

È ammesso il voto per corrispondenza o per posta elettronica, ma in tal caso l’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ARTICOLO 14 – POTERI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea:

  • delibera a ratifica sia sulle domande di iscrizione dei nuovi soci che sulle esclusioni deliberate dal Comitato di Coordinamento;
  • elegge il Comitato di Coordinamento, il Presidente e il Vice Presidente;
  • detta al Comitato di Coordinamento gli indirizzi e le direttive generali per la gestione dell’Associazione;
  • indirizza e promuove le attività da svolgere anche attraverso le proposte di costituzione di nuovi gruppi di lavoro finalizzati a specifici progetti di studio;
  • delibera sul programma di lavoro presentato dal Comitato di Coordinamento;
  • delibera sul bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione predisposto dal Comitato di Coordinamento;
  • nomina il Comitato Scientifico;
  • nomina l’eventuale Organo di controllo;
  • delibera altresì su eventuali modifiche dello Statuto e del relativo Regolamento sullo scioglimento dell’Associazione, sulla devoluzione del patrimonio, nonché su quant’altro ad essa demandato per legge.

ARTICOLO 15 – IL COMITATO SCIENTIFICO

È composto da n. 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea degli Associati e scelti tra figure professionali che si sono distinte nei campi professionali interessati.

I componenti, che devono possedere requisiti di professionalità e di competenza tecnico-scientifica nell’ambito di interesse del “GISMa”, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi in merito alle politiche di sviluppo e di ricerca perseguite dall’Associazione, può formulare pareri scientifici riguardo ai programmi ed ai risultati scientifici ottenuti.

La funzione principale è quella di verifica e di controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

ARTICOLO 16 – L’ORGANO DI CONTROLLO

Può essere istituito un organo di controllo, quando ne ricorrano le condizioni di legge o quando venga istituito con delibera dell’Assemblea degli Associati. l’Assemblea provvederà alla nomina di un organo monocratico oppure di un Collegio composto da tre membri di cui uno verrà nominato presidente.

I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Esso esercita il controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sul bilancio, esegue delle verifiche periodiche trimestrali ed ha compiti di monitoraggio del rispetto delle norme di legge oltreché dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione.

Almeno un componente l’Organo di Controllo, che può essere anche monocratico, deve possedere i requisiti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO 17 – GRATUITÀ CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Spetta esclusivamente ad ogni componente il diritto al rimborso delle spese vive, effettivamente documentate, sostenute in ragione del proprio incarico ed autorizzate dal Comitato di Coordinamento.

ARTICOLO 18 – NORME RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si scioglie con le modalità e le maggioranze di cui all’art. 13 dello Statuto.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori con il compito di porre in atto tutte le azioni necessarie al tal fine e predisporrà un bilancio finale da sottoporre all’Assemblea degli Associati.

Il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità nel rispetto delle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in particolare quelle del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ARTICOLO 19 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso rinvio alle vigenti norme delle leggi speciali in materia, in particolare del D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, del codice civile.